Il direttore non può essere imputato per diffamazione, perchè non può impedire preventivamente i post offensivi. Non valgono le stesse regole della stampa su carta.

Il direttore dell’edizione on-line di un periodico non è responsabile per i post diffamatori lasciati dai lettori.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza numero 44126 del 29 novembre 2011 ha assolto l’ex direttore dell’edizione elettronica dell’Espresso Daniela Hamaui con la seguente motivazione: “Impossibile impedire preventivamente la pubblicazione di commenti diffamatori“.

La Corte di cassazione nega infatti la possibilità di estendere alle pubblicazioni on-line quanto previsto per le pubblicazioni su carta, ribadendo quanto avevano già stabilito con la decisione n.35511 del 16 luglio 2010, e cioè che la stampa via Internet non può ricadere nel raggio d’azione della legge 47/1948 (disposizioni sulla stampa), in caso del reato di diffamazione previsto dall’articolo 57 del codice penale.

Gli ermellini sottolineano infatti l’assenza delle due condizioni essenziali per parlare di stampa in senso giuridico: la riproduzione tipografica e la finalità della pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico. Le riviste on-line difettano di entrambi i requisiti perchè “non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo originale“, e perchè vengono diffuse “non mediante la distribuzione“.

La Cassazione annulla dunque la condanna erogata, sia in primo grado sia in appello, in quanto, date le caratteristiche del “mezzo” Internet, sarebbe stato impossibile per il direttore della testata on-line esercitare un controllo su quanto viene immediatamente pubblicato senza un via libera preventivo. Nè lo si può condannare, come avevano fatti i giudici di merito, per la mancata rimozione del “post” offensivo, cadendo in un’analogia in malam partem vietata in materia penale. Ragionando diversamente, i giudici osservano come risulterebbe stravolta la norma incriminatrice che punisce il mancato impedimento alla pubblicazione e non l’omissione di un controllo successivo.

Risulta evidente – affermano gli ermellini – che la norma penale che punisce l’omesso controllo non è stata pensata per queste situazioni, perchè costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita“.

Fatta propria dalla Cassazione dunque la tesi della difesa, che sosteneva che l’articolo incriminato “non era un commento giornalistico, ma un ‘post’ inviato alla rivista e cioè un commento di un lettore che viene automaticamente pubblicato, senza alcun filtro preventivo”

Fonte: www.leggioggi.it, 30 novembre 2011

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