Bavaglio alla stampa per liberare Sallusti? Non confondiamo fra reato d’opinione e mendacio cosciente. Se v’è dolo conclamato, con proditoria pubblicazione diffamatoria di fatti non veri, la condanna penale è sacrosanta. Ma un conto è pubblicare una notizia mendace, con la griglia vero/falso, abusando del diritto di cronaca, un altro conto è la valutazione critica al vetriolo, e dunque l’esercizio del diritto d’opinione, mai criminalizzabile, ancorché responsabilizzabile per danni se il tono è incivile od oltraggioso.

La notizia inveritiera merita la sanzione anche penale, se proditoria; merita la sola condanna risarcitoria, se frutto di poco diligente accertamento dei fatti; oppure la totale esenzione di responsabilità, nel caso di incolpevole ’verità putativa‘: quella, cioè, non rispondente al reale, eppure ritenuta tale sulla base di riscontri diligenti (ad esempio, dati tecnici ricevuti da uno scienziato di chiara fama).

No, dunque, alla licenza di killeraggio doloso a mezzo stampa; ma neppure a quella di uccidere la stampa. Con rimedio peggiore del male, le nuove proposte di legge cancellano la galera, ma prevedono rovinose restituzioni di contributi editoriali e aggiungono al risarcimento sanzioni pecuniarie a quattro o cinque zeri, capaci di mandare a picco molte testate, soprattutto minori, e di ledere anche l’editoria via web. Ripeto: per il diffamato, o anche solo per l’ingiustamente denigrato, il risarcimento è sacro. Andrebbero invece cancellate le ventilate penalizzazioni pecuniarie aggiuntive. Anche perché il dossieraggio ha sempre spalle larghe e tasche profonde, mentre chi fa inchieste coraggiose può essere facilmente ridotto sul lastrico e costretto al giornalismo ’difensivo‘, piaga omologa alla medicina difensiva, indotta dall’abuso di responsabilità medica.

Andrebbero poi seriamente penalizzate le azioni legali intimidatorie coscientemente infondate contro la stampa, elevando risarcimenti e sanzioni da lite temeraria anche ben oltre il decimo della domanda risarcitoria fellona. Anche il diritto di rettifica va seriamente rimodulato, evitando eccessi ed abusi. Idem per il ’diritto all’oblio‘, con rimozione dagli archivi cartacei, come dal web, d’ogni notizia non più oggetto di diritto di cronaca (quale l’antica condanna per esproprio proletario del sessantottino oggi cavaliere del lavoro). Quanto all’entità dei danni da mass media risarcibili, la mia esperienza d’avvocato mi insegna che i risarcimenti multimilionari si spuntano quando viene lesa non una persona fisica, ma un prodotto o un’azienda.

Singolare quanto incivile è, poi, la prospettata ’damnatio calami‘ per il giornalista reo, interdetto dal pubblicare, e con sanzioni al giornale che ne ospiti lo scritto. Parlamento, Governo ed Ordine dei giornalisti volta a volta dimenticano che il diritto (anzi, la libertà) di parola ha tutela costituzionale contro ogni limitazione o censura. E compete a chiunque, giornalista e non. E dunque non può essere inibito per nessuno. Neppure per Renato Farina, o per Sallusti che lo pubblica. Ma così torniamo da dove tutto è cominciato

Ugo Ruffolo, 29 ottobre 2012

Fonte: Quotidiano Nazionale

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here